Spese procedure esecutive
A copertura delle spese di esecuzione e fallimento sono riscosse le tasse corrispondenti alle operazioni richieste. Le tasse sono prelevate in conformità dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF).
Le tasse per un precetto esecutivo o per una comminatoria di fallimento ammontano a:
Ammontare del credito | Tassa |
---|---|
fino a 100 | CHF 20.30 |
da 100 a 500 | CHF 33.30 |
da 500 a 1'000 | CHF 53.30 |
da 1'000 a 10'000 | CHF 73.30 |
da 10'000 a 100'000 | CHF 103.30 |
da 100'000 a 1'000'000 | CHF 203.30 |
oltre 1'000'000 | CHF 413.30 |
Come da art. 68 LEF, le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore.